Visto di conformità obbligatorio anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi: lo prevede (con alcune eccezioni) il decreto sui controlli preventivi contro le frodi nei bonus edilizi approvato dal Consiglio dei Ministri. Il visto di conformità è richiesto, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche per la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
CONSIGLIO DEI MINISTRI – 11 NOVEMBRE 2021
A cura di
Dr. Maurizio Maida
Responsabile Area Fiscale
Centro Studi Nazionale AP