“In tema di condominio negli edifici, l’art. 1122-ter c.c., rubricato “Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni”, sottende che i sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non debbano violare la privacy di coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta, quindi, di una soluzione residuale, da adottare in assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”
Trib.Tivoli sent.n. 1303del 18.10.2023