L’art. 9 comma 4 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, di importo inferiore a 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il successivo 16 gennaio.
La norma consente pertanto di cumulare e rinviare i suddetti versamenti, nel caso in cui siano di basso importo.
Ai sensi del successivo comma 5, le descritte disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024: versamento entro il 16 febbraio 2024.
In relazione alle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, l’art. 9 comma 6 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 25-ter comma 2-bis del DPR 600/73, ha stabilito che:
– il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno (al posto del 30 giugno e 20 dicembre previsto dalla precedente normativa);
– il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Il condominio può differire il versamento di tali ritenute d’acconto se di importo cumulativamente inferiore a 500 euro.
Il condominio può, in ogni caso, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.