“Avendo il precedente amministratore rilasciato la
quietanza di pagamento per le quote insolute, atti di cui
non è stato accertato il carattere simulato, le verifiche
contabili effettuate ex post dall’amministratore subentrato
potevano logicamente dar conto del mancato rinvenimento
delle somme nelle casse condominiali o del fatto che
l’amministratore non avesse lasciato traccia dei
versamenti – che la ricorrente sostiene, peraltro, di aver
eseguito in contanti – non anche, in mancanza di altri
elementi, della dichiarata falsità delle dichiarazioni di
quietanza, non potendo soccorrere, poiché del tutto
immotivata, la «ben diversa attendibilità dei due soggetti
(vecchio e nuovo amministratore)”.
Cass. ord.za n. 29740 del 26.10.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP