La vendita (ma anche la donazione o la cessione) di un immobile in condominio fatto oggetto di locazione, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) – locatore, senza necessità del consenso del conduttore, e per l’effetto anche il subentro nell’obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l’immobile locato.
CASS. n.5704del 4.3.2024