“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”

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Gennaio 31, 2024

UNITA’ IMMOBILIARE IN COMUNIONE FRA I CONIUGI: ANCHE UNO SOLO PUO’ IMPGNARE LA DELIBERA ASSEMBLEARE

In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l’art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all’assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all’ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c.

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