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Febbraio 14, 2024

UN CASO PARTICOLARE RIGUARDO LA DELIBERA DI PARTECIPAZIONEDELLA STESSA ATTRICE  ALLE SPESE  DELLA DIFESA DEL CONDOMINIO (DA ESSA CONVENUTO)

Premessa. una signora è proprietaria di 2 appartamenti; il 1° facente parte il cond. A, il secondo il diverso ed autonomo cond. B. Quale proprietaria dell’u.i. del cond. A intentava causa contro il cond. B, per presunti danni subiti. Il condominio B poneva le spese della propria difesa anche a carico della medesima attrice ( e nel contempo condomina).

Cosi concludeva il Tribunale:

“Quanto alle doglianze riferite al punto 3 (l’attrice lamenta di essere stata ingiustamente inclusafra i condomini obbligati a contribuire alle spese di difesa nel procedimento…., puressendo “controparte” e pur avendo manifestato il dissenso alla lite) va innanzitutto dato atto,come affermato dalla stessa attrice e confermato dal Condominio, che la posizione di“controparte” nel giudizio non riguarda la sua posizione di condomina del Condominiodi Via xxxxx, bensì quale titolaredella diversa proprietà dell’appartamento limitrofo sito al civico 57. Ne consegue che, qualecondomina, ella è tenuta alla partecipazione delle spese che la vedono coinvolta nella posizionedel condominio.”.

Trib. Roma sent. n. 1510 del 29.01.2024

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