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Febbraio 08, 2024

UN CASO PARTICOLARE RIGUARDO LA DELIBERA DI PARTECIPAZIONEDELLA STESSA ATTRICE  ALLE SPESE  DELLA DIFESA DEL CONDOMINIO (DA ESSA CONVENUTO)

Premessa. una signora è proprietaria di 2 appartamenti; il 1° facente parte il cond. A, il secondo il diverso ed autonomo cond. B. Quale proprietaria dell’u.i. del cond. A intentava causa contro il cond. B, per presunti danni subiti. Il condominio B poneva le spese della propria difesa anche a carico della medesima attrice ( e nel contempo condomina).

Cosi concludeva il Tribunale:

“Quanto alle doglianze riferite al punto 3 (l’attrice lamenta di essere stata ingiustamente inclusa fra i condomini obbligati a contribuire alle spese di difesa nel procedimento, pure essendo “controparte” e pur avendo manifestato il dissenso alla lite) va innanzitutto dato atto, come affermato dalla stessa attrice e confermato dal Condominio, che la posizione di controparte” nel giudizio non riguarda la sua posizione di condomina del Condominio di Via xxxxx, bensì quale titolare della diversa proprietà dell’appartamento limitrofo sito al civico 57. Ne consegue che, quale condomina, ella è tenuta alla partecipazione delle spese che la vedono coinvolta nella posizione del condominio.”.

Trib. Roma sent. n. 1510 del 29.01.2024

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