Il proprietario di due unità immobiliari distinte ha diritto di poter partecipare all’assegnazione dei posti auto e box con le sue due proprietà, e l’assemblea non può incidere sul suo diritto a partecipare o con due quote, ma solamente di “decidere sul quantum del corrispettivo e sulla durata dei turni come da regolamento”
Viene pertanto “accolta la domanda con cui l’attore chiede al Tribunale di accertare il suo diritto di partecipare con le due individuali proprietà all’assegnazione dei posti auto e dei box”