Vale la pena evidenziare che a seguito della riforma Cartabia, anche al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio interpretativo, l’articolo 8 del D. Lgs. n. 28 del 2010 al comma 2dispone che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”, superando la previsione dell’articolo 5, comma 6, che prevedeva che “se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11
presso la segreteria dell’organismo” per cui oggi il termine di giorni 30 previsto dall’art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità (ossia la quasi totalità dei vizi riscontranti), decorre non più dal deposito del verbale negativo (art. 5, comma 6) ma dal “momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti.