“L’avviso è un atto di natura privata, unilaterale e recettizio soggetto come tale alla regola della presunzione di conoscenza sancita dall’art. 1335 c.c. per cui si presume conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Nel caso in cui un condomino eccepisca la mancata convocazione, spetta al condominio provare di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge non potendosi addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa di tale obbligo costituendo, l’avviso, un elemento costitutivo della validità della delibera”
Tribunale Roma sent. n.19892 del 21 dicembre 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP