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Ottobre 15, 2021

SPETTA AL CONDOMINIO AVANZARE L’ISTANZA DI RINVIO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE PER OTTENERE LA DELIBERA AUTORIZZATIVA DELL’ASSEMBLEA

La difesa del condominio lamenta che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione sarebbe ascrivibile all’Organismo poiché non avrebbe provveduto a concedergli idonea proroga della prima comparizione per assumere la necessaria delibera autorizzativa (art. 8 d.lgs. n. 28/2010 ed art. 71 quater disp. att.c.c.). Con ciò sostenendo che tale proroga andasse concessa “d’ufficio” senza che vi fosse l’espressa richiesta del condominio.
Il Tribunale di Venezia ha respinto tale tesi affermando che: “Orbene, se è vero che, ai sensi dell’art. 71 quater, commi 3 e 4, disp. att. c.c. “Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1135, secondo comma, del codice” e che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone…idonea proroga della prima comparizione”, è altrettanto vero che la predetta proroga deve essere richiesta “su istanza del condominio”.
“È dunque evincibile, dall’inciso “su istanza del condominio” di cui al disposto normativo summenzionato, come ricada in capo al Condominio l’onere di attivarsi per ottenere la proroga. Nel caso di specie, quest’ultimo non ha fatto più pervenire alcuna risposta all’Organismo di mediazione, né tantomeno alcuna nota giustificativa. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.”

TRIB. VENEZIA 7 settembre 2021, n. 1416

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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