Nel giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale il giudice è sempre tenuto a valutare le ragioni delle parti, ai fini della c.d. soccombenza virtuale, anche laddove sia cessata la materia del contendere per l’adozione di nuova delibera. Solo su tale presupposto
può infatti fondarsi la condanna alle spese di una parte.
Cass. civ., sez. II, 4 novembre 2021 n. 31643
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP