“Per quanto si sia discusso in dottrina riguardo alle
maggioranze necessarie per la conferma dell’incarico
all’amministratore, alla scadenza del primo biennio ed alle
successive scadenze annuali conseguenti a rinnovo, la
giurisprudenza ha ritenuto sempre necessaria la
maggioranza qualificata di cui al co. 4° dell’art. 1136 c.c.
nella parte in cui stabilisce per le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell’amministratore la
necessità, anche in seconda convocazione, della
maggioranza degli intervenuti pari almeno alla metà del
valore dell’edificio.
Tali conclusioni appaiono condivisibili considerando
altresì che nel ridisegnato sistema di durata e rinnovo
dell’incarico di amministratore gli stessi presupposti di
validità (e dunque gli stessi quorum) che condizionano la
nomina dell’amministratore debbono vincolare altresì la
conferma dell’amministratore dopo la scadenza del
mandato (iniziale o rinnovato) in quanto le due
deliberazioni hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e
differiscono soltanto nella circostanza che la conferma
riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda
una persona nuova.”
Trib. Roma sent. n. 12654 del 5.09.2023
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP