Gli attori lamentavano che con la delibera assembleare impugnata il condomino aveva dato mandato all’Amministratore di sottoscrivere contratto di appalto per lavori “superbonus 110%” che prevedevano anche interventi all’interno delle rispettive proprietà individuali dei medesimi.
Tale deliberazione veniva approvata senza il consenso espresso degli impugnanti.
Il Tribunale sul presupposto che “l’assemblea condominiale non può perseguire finalità extra-condominiali e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi…”, accoglieva la domanda attorea pronunciando che “la deliberazione è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni”.
Trib. Teramo sent. n. 311 del 19.03 2024