“per poter qualificare una apertura come veduta occorre che sussistano, al tempo stesso, i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, in quanto caratteristica della veduta è la possibilità di affacciarsi per esercitare la visione dritta, obliqua e laterale: per poter qualificare una luce come veduta, pertanto, non è sufficiente il fatto che sia possibile inserire il capo tra le grate poste a protezione dell’apertura”
CASS, 23 settembre 2021, n. 25864
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP