“Va premesso che nella fattispecie in esame il Regolamento non risulta essere stato trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari. Nell’atto di compravendita è contenuta la seguente dicitura: “La vendita comprende tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze ed i proporzionali diritti di condominio, quali risultano dalla legge e dal regolamento di Condominio depositato negli atti del Notaio (omissis) di Roma con verbale del 7 novembre 2001, rep. n. (omissis), che la parte acquirente accetta per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Orbene osserva la Corte che l’interpretazione di detta clausola contrattuale appare conforme a quanto previsto dalla più recente giurisprudenza della S.C., che questo Collegio reputa di condividere. Infatti – poiché la previsione di alcuni limiti alla destinazione delle proprietà esclusive è riconducibile alla categoria delle servitù atipiche – per l’opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti non è sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale (Cass. 21024/2016).
Nel caso in esame nel rogito del…2014 non vi è alcun riferimento al contenuto del Regolamento e alla previsione delle limitazioni dei diritti dell’acquirente; piuttosto il richiamo al Regolamento è collocato in un ambito nel quale si fa riferimento unicamente alle “accessioni, dipendenze, pertinenze ed i proporzionali diritti di condominio” compresi nella vendita e risultanti dal Regolamento, senza tuttavia alcun accenno ai pesi e oneri derivanti dal regolamento medesimo.
Alla non opponibilità del Regolamento alla (omissis) –in quanto non espressamente accettato nella parte in questione – consegue il rigetto delle relative domande.”
Corte d’Appello Roma 20 settembre 2021, n. 6085
(conferma Trib. Roma n. 9252 / 2015)
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP