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Ottobre 19, 2021

SE NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA VI E’ SOLO UN GENERICO RICHIAMO AL REGOLAMENTO (NON TRASCRITTO) NON OPPONIBILE LA CLAUSOLA CHE VIETA DI DESTINARE AD USO ALBERGO LE UNITA’ IMMOBILIARI

“Va premesso che nella fattispecie in esame il Regolamento non risulta essere stato trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari. Nell’atto di compravendita è contenuta la seguente dicitura: “La vendita comprende tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze ed i proporzionali diritti di condominio, quali risultano dalla legge e dal regolamento di Condominio depositato negli atti del Notaio (omissis) di Roma con verbale del 7 novembre 2001, rep. n. (omissis), che la parte acquirente accetta per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Orbene osserva la Corte che l’interpretazione di detta clausola contrattuale appare conforme a quanto previsto dalla più recente giurisprudenza della S.C., che questo Collegio reputa di condividere. Infatti – poiché la previsione di alcuni limiti alla destinazione delle proprietà esclusive è riconducibile alla categoria delle servitù atipiche – per l’opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti non è sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale (Cass. 21024/2016).
Nel caso in esame nel rogito del…2014 non vi è alcun riferimento al contenuto del Regolamento e alla previsione delle limitazioni dei diritti dell’acquirente; piuttosto il richiamo al Regolamento è collocato in un ambito nel quale si fa riferimento unicamente alle “accessioni, dipendenze, pertinenze ed i proporzionali diritti di condominio” compresi nella vendita e risultanti dal Regolamento, senza tuttavia alcun accenno ai pesi e oneri derivanti dal regolamento medesimo.
Alla non opponibilità del Regolamento alla (omissis) –in quanto non espressamente accettato nella parte in questione – consegue il rigetto delle relative domande.”

Corte d’Appello Roma 20 settembre 2021, n. 6085
(conferma Trib. Roma n. 9252 / 2015)

A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP

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