Dell’eventuale comportamento illecito per la violazione di obblighi posti a suo carico dalla legge o dal contratto come amministratore del condominio, l’amministratore risponde in proprio nell’ambito del suo rapporto di mandato con il condominio, anche eventualmente in rivalsa rispetto alle pretese dei terzi contro il condominio. All’esterno, invece, l’amministratore, nell’esercizio dei suoi doveri, si pone come rappresentante del condominio e, pertanto, è in tale qualità che deve essere convenuto in giudizio da parte dei terzi.