“se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta avanzata in sede di mediazione di una parte, il Giudice (ex art. 13, comma 1, d. lgs. 28/2010) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto.
Tribunale Roma, sent. n. 1473 del 31/01/2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP