“lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui del D.M. n. 1444 del 1968, art. 2, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall’art. 9, 1 co., del medesimo D.M.,
trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva; cosicché, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato D.M., la disciplina dettata dal citato art. 9 sostituirà “ipso iure” quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante senza che possano, invece, trovare applicazione l’art. 873 c.c. e della L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1
CASS. n. 37609 del 30 novembre 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP