“Il condominio risponde in qualità di custode delle parti comuni dell’edificio, ex art. 2051 c.c., dei danni sofferti dal terzo a causa della rottura del gradino condominiale se, pur sapendo del pericolo, l’amministratore non si è adoperato per tempo per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi con gli opportuni interventi.”
Tribunale La Spezia sent. n. 512 del 27.09.2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP