“Per la configurabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c. vanno ritenuti gravi difetti dell’edificio non soltanto quelli costruttivi, che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell’edificio stesso. Anche i difetti delle fosse biologiche, dalle quali siano fuoriusciti i liquami che hanno invaso i locali interrati dell’edificio condominiale, vanno ricompresi nel novero dei gravi difetti previsti per la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 27/12/1995, n. 13106; in tema di difetti costruttivi delle fosse biologiche cfr. altresì Cassazione civile, sez. II, 02/12/2008, n. 28605; in tema di insufficienza ricettiva dell’impianto di scarico e di smaltimento dei rifiuti biologici di un complesso abitativo cfr. Cass. civ. Sez. II, 21/04/1990, n. 3339)”
Tribunale Firenze n. 26606 del 10/02/2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP