“Il compenso dell’amministratore di condominio è assoggettabile all’IVA, solo ove l’attività venga espletata con l’impiego di mezzi organizzati, rientrando, in tal caso, tra le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, mentre in assenza di tale impiego – ipotesi normalmente ricorrente quando l’amministrazione riguardi uno solo o un numero limitato di condominii, costituiti da un numero ristretto di partecipanti – l’attività ricade nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49 del d.P.R. n. 597/1973 e, pertanto, il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA.”
CASS. Trib. ord.za n. 756 del 09.01.2024