“Il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 del codice di procedura civile. L’articolo 91 del codice di procedura civile, infatti, secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sé,
dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio.
Cass. 6 maggio 2021, n. 11871
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP