“Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, e art. 2945 c.c., comma 1, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art.139 c.p.c., ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’art. 513 c.p.c.”
CASS. ORD. N. 41386 DEL 23 DICEMBRE 2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP