Il Tribunale lucano ribadisce che “secondo la costante e risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, in caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c. allorché sia riscontrata l’omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi (già Cass. n.539 del 1979; Cass. n. 2836 del 1979; Cass. n. 5840 del 1991;
Cass. n. 9707 del 1997; Cass. n. 5775 del 1998; Cass. n. 7921 del 2004; Cass. n. 2844 del 2005; Cass. n. 12111 del 2006; Cass.n. 292 del 2011; Cass. n. 26900 del 2014; Cass. n. 26691 del 2018).”
Trib. Potenza n. 1346 29/11/2021
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP