Tutte le censure di parte attrice a tale rielaborazione e ripartizione partono da un presupposto errato a monte, vale a dire che non si sarebbe potuta operare alcuna diversa imputazione dei pagamenti effettuati e delle quote a suo carico riconosciute nelle precedenti gestioni per effetto del valore “ricognitivo” che assumerebbero i bilanci elaborati dai precedenti amministratori(aventi, a suo dire, valenza confessoria) ed approvati anno per anno dall’assemblea. Tale interpretazione presuppone una immodificabilità dei bilanci che contrasta con la disposizione richiamata.
Trib. Roma sent. n. 1510 del 29.01.2024