“Il proprietario dell’immobile danneggiato deve ritenersi terzo, che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune, circostanza che comporta una responsabilità extracontrattuale da porre in capo al titolare del bene da cui proviene l’evento dannoso, individuato nel caso di specie nel condominio, cosicché si deve ritenere fattispecie estranea al perimetro delineato dall’art. 71 quater disp. att. cod. civ. con conseguente inapplicabilità della mediazione quale condizione di procedibilità”
Trib. Torino 11 novembre 2021 n. 4927
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP