“Le circostanze che la vicenda giudiziaria si sia conclusa solo nel 2014, che solo con la delibera assembleare dell’11.7.2016 l’assemblea abbia approvato il debito per €24.148,00 e relativo stato di riparto e che, all’epoca, la sig.ra XXXX fosse condomina, non fa diventare pro-quota dell’opponente un debito condominiale sorto diversi anni prima che ella divenisse proprietaria di appartamento facente parte dell’edificio condominiale… Il debito, dunque, faceva carico ai sig.ri XXX precedenti proprietari dell’immobile.”
TRIBUNALE ROMA, Sent. n. 17800 DEL 16.11.2021
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP