“Per la realizzazione di un abbaino non serve il consenso dell’assemblea di condominio. Di conseguenza, il comune non può negare l’opera realizzata dal proprietario del sottotetto che, seppur abusiva, non costituisce un’innovazione bensì una modifica della cosa comune”
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 02 luglio 2021, n.686
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Segretario Centro Studi Nazionale AP