“l’interesse ad impugnare il titolo abilitativo edilizio rilasciato a terzi non può considerarsi sussistente in virtù della semplice esistenza di tale richiamato stabile collegamento fisico fra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito, essendo comunque necessario che l’interessato fornisca la prova, in concreto, di uno specifico danno subito (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2419/2020; sez. V, n. 3247/2021).”
Consiglio di Stato sez. II, 01/09/2021, n.6170
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP