Dal 1° ottobre 2024 nei cantieri temporanei o mobili sarà necessaria patente a punti per le imprese.
Sarà in formato digitale e rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, avrà un punteggio iniziale, di 30 punti, che verranno decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi.
Le imprese potranno lavorare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
L’impresa deve essere in possesso di precisi requisiti: iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, DVR. Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dell’impresa devono essere in regola con gli obblighi formativi stabiliti dal Testo Unico sulla Sicurezza e devonoessere rispettati gli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81 del 2008.
Nelle more del rilascio della patente è comunque possibile lavorare in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del Lavoro.
In caso di morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato al lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.
Le imprese e i lavoratori autonomi che, pur essendo privi di patente o in possesso di una patente con meno di 15 crediti, continuano a lavorare in un cantiere temporaneo o mobile si espongono a sanzioni che vanno da 6mila e 12mila euro e sono esclusi per sei mesi dagli affidamenti di contratti per lavori pubblici.
Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa, previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, oltre alla copia della notifica preliminare trasmessa all’azienda sanitaria, oltre al documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche una dichiarazione attestante, non solo l’avvenuta verifica della documentazione riguardante l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, ma anche il possesso da parte delle imprese e esecutrici o dei lavoratori autonomi della patente a punti.