La Cassazione, con ordinanza n. 15178 del 30 maggio 2024, ha stabilito che l’omessa comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione energetica comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF/IRES (ecobonus) di cui agli artt. 1 commi 344-346 della Legge 296/2006 e 14 del D.L. 63/2013.
Questa nuova posizione ribalta la precedente sentenza del 21 marzo 2024 n. 7657, che invece ammetteva la detrazione anche in caso di omessa comunicazione.
La Cassazione ritiene che la comunicazione sia necessaria per prevenire frodi e verificare la meritevolezza dei lavori.
Esiste tuttavia la possibilità di sanare l’omissione inviando la comunicazione all’ENEA entro la prima dichiarazione dei redditi utile, pagando la sanzione di 250 euro e in assenza di accertamenti in corso.
Il riferimento alla “prima dichiarazione utile” è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi in cui viene indicata la prima quota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.