“Infine, mette conto sottolineare che l’art. 1130 c.c., così come modificato dalla L. n. 220/12, impone all’amministratore la regolare tenuta del registro dell’anagrafe condominiale, contente le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di personali godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio, statuendo inoltre che in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Trib. Pescara sent. N. 241del 2024