“Non può dirsi fondata l’azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per le assunte molestie arrecate da quest’ultimo al conduttore della unità immobiliare locata dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l’osservanza del regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (arg. da Cass. Sez. 2,
22/06/2011, n. 13689; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10347). Essendo l’osservanza del divieto regolamentare il fondamento della causa giustificatrice del comportamento del Condominio convenuto, non è certamente incorsa nel vizio di extra o ultrapetizione la Corte d’appello per aver basato su di esso fondi la propria decisione.
Cass. 7 gennaio 2022, n. 299
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP