In tema di condominio, i temporanei disagi patiti nelle proprietà esclusive dei condòmini, derivanti dai lavori di manutenzione delle parti comuni deliberati dall’assemblea condominiale, nella misura in cui i lavori siano necessari allo scopo e vengano eseguiti con modalità e tempi proporzionati rispetto alla natura dell’intervento, non sono danni conseguenti ad un fatto illecito, ma sono svantaggi che derivano da un atto lecito, cioè la delibera assembleare, e devono essere sopportati dai condòmini che, dalle singole proprietà, di regola, traggono dei vantaggi.
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP