Nel condominio composto da due soli partecipanti, che sorge ipso iure et de facto quando le due unità iniziano ad appartenere a soggetti diversi, le spese anticipate dal singolo per la manutenzione delle parti comuni sono rimborsabili ai sensi dell’art. 1134 c.c. solo
ove sussista il requisito dell’urgenza
CASS. Civ. Ordinanza N. 27106 del 6.10.2021
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP