“Il mutamento di destinazione d’uso, da palestra ad autorimessa, di un immobile posto su una strada privata ad uso pubblico, con la connessa apertura di sei accessi carrabili, anche se assistito dal rilascio delle relative concessioni, contrasta con l’art. 1102 c.c., in quanto impedisce agli altri condomini di continuare a fruire pienamente della possibilità di parcheggiare secondo le antecedenti modalità.”
Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, n.24937
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP