Con la sentenza in rassegna il Tribunale Milanese recepisce e ribadisce la recente sentenza n. 8473 del 27/03/2019 della S. C. di Cassazione. “ la condizione di procedibilità della domanda richiede, ai sensi degli artt. 5 e 8 del d.lgs 28/2010, che la procedura di mediazione si svolga con la partecipazione all’incontro di mediazione delle parti, assistite dai difensori, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che si richiama, possono partecipare personalmente o farsi sostituire da un procuratore munito di una procura speciale sostanziale, ossia di una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n.8473 del 27/03/2019)”
Tribunale Milano sez. IV, 23/07/2021, n.6412
A cura di:
Avv. Eleonora Di Palma
Centro Studi Nazionale AP