“Grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l’energia da somministrare a terzi. Senza tacere del fatto che il cliente finale non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore… nè con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l’obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne”.
Cass. Ord. del 10 dicembre 2021, N. 39265
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP