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Giugno 28, 2024

L’ONERE ASSEMBLEARE DI RIPARTIRE LE SPESE PER LA MANUTENZIONE DI SOFFITTI, VOLTE E SOLAI RICORRE NEL SOLO CASO IN CUI LA NECESSITA’ NON SORGA PER CAUSA DI ALCUN CONDOMINO

La ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, secondo i criteri dell’art. 1125 c.c., riguarda la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile ai singoli condomini o alla gestione condominiale, trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati.

Parimenti, è nulla la delibera dell’assemblea che, disattendo i criteri legali di ripartizione delle spese, suddivida le spese necessarie per un intervento di manutenzione o conservazione, in tutto o in parte, provvedendo ad accertare la responsabilità spettante al Condomino stesso o ai singoli condomini per i danni causati, dovendo gli eventuali obblighi risarcitori, nei rapporti tra condomini e singoli partecipanti, essere verificati in sede giudiziale (Cass. civ. sez II, 7 novembre 2017, n. 26360).

CASS. n.16760del 17.6.2024

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