“L’installazione di un ascensore può avvenire non solo per iniziativa assembleare con imputazione dell’opera all’intera collettività, ma anche di gruppi di condomini ovvero di un solo condomino, in questo caso con imputazione dell’opera e dei costi ai soli promotori e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. quanto all’utilizzo di parti comuni per la realizzazione dei manufatti”
Trib. Como sent.del 29.01.2024