“Nella specie non è in contestazione la necessità dell’accesso al fine dell’esecuzione dei lavori di manutenzione su porzione di piazzale di proprietà esclusiva di XXXX s.p.a., ma esclusivamente il ristoro del danno che ne sarebbe derivato, e che la società attrice ha ritenuto possa essere determinato parametrandolo alle tariffe applicate dal Comune di Taranto ai fini della liquidazione della tassa di occupazione del suolo pubblico. Va tuttavia rilevato che l’art.843 cit. secondo comma è inequivoco laddove prevede la corresponsione di un’indennità non in via preventiva e incondizionata, ma solo “se l’accesso cagiona danno” (Tribunale Bari, 17/8/2004 Giurisprudenzabarese.it 2004). Da ciò discende che la liquidazione dell’indennità presuppone la prova non solo dell’evento astrattamente lesivo del diritto di proprietà, ma anche della conseguenziale e concreta lesione patrimoniale che ne sia derivata.
Trib. Taranto 29 dicembre 2021, n. 3075
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP