L’esistenza di un’autorizzazione che faccia salvi i diritti dei terzi, esplica i suoi effetti solo nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed il richiedente, essendo invece priva di rilevanza tra privati, suscettibili ad essere tutelati mediante il ricorso ai rimedi civilistici, con la proposizione di un’azione risarcitoria, o la riduzione in pristino (fattispecie relativa all’installazione di un ponteggio su un condominio per il rifacimento della facciata e i danni lamentati dal titolare di un locale a cui era stata concessa l’occupazione del suolo pubblico
per tavoli, sedie).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 15/10/2021, n.2244
A cura di:
Avv. Massimo Ginesi
Responsabile Area Legale
Centro Studi Nazionale AP