“La giurisprudenza ormai sostiene che l’amministratore anche se è a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non manifestano la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna ricerca, non è tenuto a inviare alcun avviso e quindi non potrà ammettere a partecipare soggetti privi di delega.
D’altra parte, a seguito del decesso di un condomino, l’amministratore può sapere che si è aperta unasuccessione, ma non anche se la stessa è destinata ad essere regolata in base alle norme sullasuccessione legittima o testamentaria, né chi siano i chiamati all’eredità e chi abbia effettivamenteaccettato l’eredità, diventando così legittimati a partecipare alle assemblee condominiali e diconseguenza titolari del diritto di convocazione”.
Trib. Perugia sent. n. 384del 5.032024