“Con riferimento a quella giurisprudenza di merito che riteneva di dover distinguere, all’interno dei servizi suscettibili di godimento separato, fra quelli essenziali alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), non sospendibili ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., e quelli non essenziali, sospendibili, con conseguente inapplicabilità della sospensione di cui all’art. 63, comma 3, sopra citato all’erogazione del riscaldamento e dell’acqua (Trib. Bologna, ordinanza del 15.9.2017), questo Tribunale ritiene di aderire al diverso orientamento secondo cui, nell’ordinamento italiano, non sussiste un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione di quelli morosi, perché questo significherebbe costringere i primi a continuare a sostenere i costi delle forniture di acqua e di gas che gravavano sui secondi o, in caso contrario, a subire, addirittura, le conseguenze dovute al distacco delle forniture da parte dell erogatore dei servizi, con conseguente possibile lesione del diritto alla salute di tutti i condomini non morosi in luogo di quello dei morosi soltanto (Trib. Bologna, ordinanza del 3.4.2018, che ha riformato in sede di reclamo l’ordinanza dianzi citata, del 15.9.2017).