Ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 115/2002, il creditore procedente deve anticipare le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento, che dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c..Le spese condominiali non hanno un’immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, è necessario che il Condominio si munisca di un autonomo titolo esecutivo per poter far valere in sede esecutiva il credito relativo agli oneri condominiali maturati successivamente al pignoramento