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Aprile 22, 2024

Le plusvalenze immobiliari post Superbonus Studio n. 15-2024/T Consiglio Nazionale del Notariato

Il Notariato fornisce una prima riflessione e interpretazione sulle plusvalenze immobiliari introdotte, con la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40/L, in vigore dal 1° gennaio 2024), con la modifica dell’art. 67 del TUIR, e l’introduzione della fattispecie impositiva prevista alla lett. b-bis) del Tuir del medesimo articolo.

Il Notariato al contempo precisa che le indicazioni contenute nel proprio Studio, sono frutto di un’interpretazione non ancora condivisa dall’Agenzia delle entrate consigliando una applicazione prudente in quanto, se non accettate, potrebbero generare futuri contenziosi.A parere del Notariato sono idonee a generare una plusvalenza imponibile soltanto le cessioni onerose di unità immobiliari residenziali, diverse dalle abitazioni principali, che facciano seguito ad interventi da Superbonus che abbiano interessato direttamente il medesimo bene ceduto e soltanto se non ricorrano cause di esclusione;

Generano plusvalenze le sole cessioni onerose operate a seguito di interventi ex art. 119 del DL n.34 del 2020 che hanno goduto della detrazione massima del 110%; non costituiscono quindi fattispecie imponibili le cessioni di beni residenziali che abbiano fruito del Superbonus in misura maggiorata ma inferiore al 110%.

Possono essere considerati fatti generatori di plusvalenza, unitamente alla cessione, solamente gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti sul singolo immobile; rimangono escluse le cessioni che facciano seguito ad interventi ex art. 119 di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera e quelli non aventi natura edilizia.

Lo studio si chiede poi se sia possibile rinunciare ai benefici fiscali del bonus al fine di neutralizzare l’eventuale plusvalenza perché in corrispondenza di un vantaggio, che può risultare anche di scarsa entità, specie se fosse accolta la tesi della rilevanza degli interventi sulle parti comuni dello stabile, si potrebbe risultare penalizzati in misura elevata e non corrispondente al plusvalore tassabile che potrebbe emergere dalla cessione.

Se così fosse si potrebbe utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.L. 18 dicembre 1997 n. 471 con l’utilizzo dei rimedi previsti dal Fisco in caso di utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.

In quest’ultima ipotesi il beneficiario dell’agevolazione potrebbe riversare in tutto o in parte il credito utilizzato con disapplicazione degli interessi e delle sanzioni se il credito ceduto (o scontato) non sia stato ancora compensato o negoziato dal cessionario.

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