“In materia di condominio degli edifici, le innovazioni, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell’edificio”
Cass. 8 settembre 2021, n. 24166
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP