“Il regolamento di Condominio cosiddetto “contrattuale, si configura come un contratto plurilaterale, avente pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del Condominio (e quindi dell’amministratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario (Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, n.6656)”
Tribunale Civitavecchia, sent. n. 131 del 28/01/2022
A cura di:
Avv. Marco Saraz
Direttore Centro Studi Nazionale AP